Bonus facciate

Bonus facciate

Bonus facciate: nella Manovra arriva l’incentivo che copre il 90% dei lavori per la ristrutturazione delle facciate esterne.

Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, per i contribuenti proprietari di casa tale Manovra mantiene tutti i bonus casa già in atto nel 2019 e ne aggiunge uno nuovo, il bonus facciate, un super bonus per i lavori edilizi realizzati per il mantenimento e per migliorare l’efficienza degli esterni degli immobili.

Il nuovo bonus servirà per dare un nuovo volto alle città e i contribuenti potranno usufruire di uno sgravio in caso di interventi di ristrutturazione degli esterni degli edifici condominiali e non, beneficiando di un rimborso pari al 90% della spesa sostenuta anche nel 2019. Il Bonus facciate riguarderà tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

Ma capiamo meglio di cosa si tratta!

Anche se ancora non è stato definito il tetto di spesa e le modalità di fruizione della nuova agevolazione fiscale nello specifico, l’art. 25 del DDL di Bilancio 2020 prevede che le spese documentate e sostenute nell’anno 2019 o 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati:

  • al recupero della facciata;

  • al restauro della facciata,

possono essere portate in detrazione dalle tasse.

In base all’emendamento dei relatori depositato presso la commissione Bilancio del Senato, il bonus facciate 2020 è stato così modificato:

  • nell’ultima versione, il bonus facciate è diventato un bonus autonomo e cioè è stata eliminato qualsiasi riferimento al bonus ristrutturazioni;

  • il bonus non si potrà applicare agli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi: ammessi al bonus solo gli interventi relativi a strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi; in altre parole, vengono esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come gli infissi;

  • il bonus facciate non sarà ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione. In pratica secondo la nuova formulazione, la possibilità di detrazione sarà limitata alle spese per edifici esistenti ubicati in «zona omogena» A o B e ciò consente di far rientrare nel bonus una grandissima parte delle città fatta eccezione per le zone C, ossia aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di urbanizzazione. Qualche immobile residenziale, insomma, resterà tagliato fuori;

  • un altro correttivo introdotto riguarda l’allineamento tra la disciplina del bonus facciate e l’ecobonus per il cappotto termico. La nuova versione lascia invariato lo sconto per i casi di pulitura o tinteggiatura esterna che rimane quindi al 90%. Nel caso in cui però, si decidesse di ritoccare l’intonaco di almeno il 10% della facciata, sarà obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, indurranno molti a scegliere di realizzare un cappotto termico. Sul rispetto dei requisiti ci saranno controlli a campione;

  • Il bonus facciate 2020 pari al 50% è stato esteso ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo. Si tratta, pertanto, di alberghi e società che possiedono immobili ad uso strumentale.

  • Il bonus facciate sarà cumulabile con altre misure di risparmio energetico, per cui ad esempio si potrà ritinteggiare la facciata e allo stesso tempo intervenire con lavori agevolabili con l’Ecobonus.

Bonus facciate 2020, novità su limiti e lavori esclusi dalla detrazione

Rispetto a come era stato inizialmente concepito, il bonus facciate ha dei nuovi limiti e per questo motivo alcuni lavori sono esclusi dalla possibilità di detrazione.

Il bonus facciate 2020 non si potrà richiedere per interventi su:

  • infissi;

  • impianti elettrici;

  • grondaie;

  • tubi pluviali.

Ci saranno, inoltre, delle restrizioni per zone. Il bonus facciate potrà essere richiesto solo per interventi che si svolgono nella:

  • zona A: centri storici;

  • zona B: totalmente o parzialmente edificata.

Escluse dunque le zone C, che sono quelle a minore densità abitativa.

Ricordiamo però che il bonus facciate può essere richiesto per le “spese documentate” durante il 2020, senza altri riferimenti temporali. Dunque, può essere richiesto anche per i lavori iniziati nel 2019.

Fino alla pubblicazione del testo ufficiale non avremo certezze. Per ora, il bonus facciate sembra destinato solo ai soggetti IRPEF, dunque la detrazione del 90% dovrebbe essere suddivisa in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il Bonus facciate è limitato al 2020 perchè bisogna valutare come funzionerà, quanti ne usufruiranno e quanto costerà. L’intenzione è dare un impulso immediato all’economia. Infatti non sono previsti limiti di spesa o di reddito per i contribuenti per accedere all’agevolazione e la copertura è calcolata su una determinata percentuale di edifici. Il bonus partirà dal primo gennaio 2020 e sarà immediatamente applicabile.

Lo scopo è quello di dare un nuovo volto alle città: se si riuscisse a instaurare un circolo virtuoso tra numero di cantieri al lavoro e costo delle agevolazioni, ci si potrebbe anche riuscire.

Gas Radon

Gas Radon

La Regione Campania con la L.R 8 Luglio 2019 n.13 sulla riduzione dell’esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinante e chiuso, si dota di uno strumento normativo che anticipa il recepimento della direttiva europea 59/2013 ponendo limite di soglia a 300 Bq/mc e 200 Bq/mc per le nuove costruzioni, misurato con strumentazione passiva su un periodo annuale.

Ma andiamo per gradi…cos’è il gas radon e quanto incide sulla nostra salute?

Il radon è l’elemento chimico che nella tavola periodica viene rappresentato dal simbolo Rn e numero atomico 86. Scoperto nel 1899, è un gas nobile e radioattivo proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione.

Essendo circa 8 volte più pesante dell’aria, tende ad accumularsi negli ambienti confinati, dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute. Il Radon in quanto tale è, da un punto di vista chimico, poco reattivo ed, essendo un gas, oltre che inalabile è facilmente eliminabile per via respiratoria. Sulla base di numerosi studi epidemiologici, Il Radon è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che è parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come cancerogeno per l’uomo. La legge risulta quindi necessaria in quanto oggi il radon è considerato la principale causa di morte per tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco, e la Campania presenta concentrazioni di Radon superiori alla media italiana.

DETTO QUESTO, QUALI SONO LE PRESCRIZIONI STABILITE DALLA NUOVA LEGGE?

Con la Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13, “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, la Regione Campania fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti.

Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela, entro due anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, la Giunta Regionale dovrà predisporre un Piano REGIONALE RADON, i cui obiettivi sono:

  • La prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambienti confinati;

  • Individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;

  • Definire dei valori limite di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazione degli immobili, nonché prescrizioni costruttive per i nuovi edifici;

  • Monitoraggio e prevenzione dei rischi da esposizione al radon;

  • Realizzazione Banca dati centralizzata, contenente le misure di radon e periodicamente aggiornata.

Tuttavia in attesa dell’approvazione del Piano Regionale, la Giunta Regionale ha fissato con la suddetta legge i valori limite di esposizione al gas radon in nuove costruzioni ed edifici esistenti:

  • Per le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva.

  • per gli edifici residenziali ed aperti al pubblico esistenti, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva.

Lo strumento di misura per rilevazioni di lungo periodo è il cosiddetto dispositivo o dosimetro passivo: è costituito da un contenitore al cui interno è alloggiato l’elemento sensibile (rivelatore), entrambi di materiale plastico, di piccole dimensioni e molto leggeri. Si tratta di un dispositivo assolutamente innocuo, non emette radiazioni né sostanze di alcun tipo.

La misurazione deve essere determinata come valore medio ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri, primaverile-estivo e autunnale-invernale, in modo da fornire il valore medio di concentrazione di radon nell’aria.

MA QUALI SONO LE LINEE GUIDA PER LE MISURE DI RADON IN AMBIENTI RESIDENZIALI?

Dato che normalmente elevate concentrazioni di radon sono da attribuire all’apporto di gas radon dal terreno, si procede all’esecuzione di una singola misura in una stanza regolarmente utilizzata al piano più basso dell’abitazione (condizione tipicamente più cautelativa). Nella scelta del locale, oltre ai criteri dei tempi di permanenza dei residenti, vanno tenuti in considerazione quelli di carattere tecnico-edilizio (per esempio. orientandosi verso i locali con pareti a diretto contatto con il terreno), eventualmente incrementando il numero dei locali da monitorare se la complessità edilizia lo richiedesse.

E’ bene tenere presente che i locali non adeguati per la misura sono di norma: la cucina (elevata ventilazione), il bagno ed il corridoio (ridotta permanenza), la stanza della caldaia (sempre ventilata), la cantina (anche nel caso di valori elevati, il risultato non è significativo, in quanto non rappresentativo dell’esposizione). Durante tutto il periodo di misura nelle stanze vanno mantenute “normali” condizioni di uso dell’abitazione, inclusa la ventilazione. Il valore di concentrazione misurato, o comunque quello più elevato in caso di misurazioni in più locali, dovrà essere confrontato con i livelli definiti dalla normativa: se risulterà sostanzialmente inferiore al livello di azione (G) il dato complessivo potrà essere ritenuto rappresentativo e conclusivo; in caso contrario, prima dell’eventuale azione di bonifica, sarà opportuno effettuare degli approfondimenti secondo le indicazioni dell’ente tecnico di controllo localmente competente.

SE IL RADON FOSSE PRESENTE IN CASA, COSA FARE?

Una volta accertata la presenza di Radon, si può diminuirne la pericolosità con il supporto di un tecnico che decide quale azione di rimedio più appropriata può essere vantaggiosa per risolvere la problematica. Le azioni di rimedio sono:

  • aerazione degli ambienti;

  • aspirazione dell’aria interna specialmente in cantina;

  • ventilazione forzata del vespaio;

  • impermeabilizzazione del pavimento;

  • sigillatura di crepe e fessure eventualmente presenti,

  • isolamento di porte comunicanti con le cantine.

Il metodo più efficace ed immediato – ma provvisorio e, d’inverno sicuramente dispendioso – per liberarsi del gas è arieggiare correttamente ad esempio le finestre devono essere aperte almeno tre volte al giorno per dieci minuti, iniziando dai locali posti ai livelli più bassi; la chiusura, invece, deve iniziare dai piani più alti, per limitare l’effetto “camino”.

E QUALI SONO LE LINEE GUIDA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI?

 Il metodo di rilevazione e le tecniche per l’eliminazione del gas sono le stesse. Gli esercenti delle attività aperte al pubblico, devono provvedere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore legge regionale (ovvero per il 16 Ottobre 2019), ad avviare le mmisurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon e a trasmettere al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento, gli esiti delle misurazioni entro un mese dalla conclusione del rilevamento.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

Gli svantaggi di non effettuare la misura del Radon nei tempi previsti e quindi di vedersi sospesa l’agibilità del locale sono:

  • Possibile chiusura del locale per inagibilità.

  • Impossibilità di affitto o vendita del locale, per mancanza di agibilità.

  • Impossibilità di effettuare future richieste al SUAP per subentri, volture, variazioni dell’attività.

  • Impossibilità di avviare nuove attività nel locale.

Sebbene la Legge imponga la misura all’esercente, tali effetti negativi si ripercuotono anche sul proprietario, poichè risulterà impossibilitato a disporre del locale ed a trarne un vantaggio economico. E’ importante notare che la Legge impone una misura di durata annuale, per cui in caso di non esecuzione nei tempi prescritti, il locale risulterà interdetto per almeno un anno, nel frattempo che vengano effettuate le misurazioni.

Ricorda…è importante prevenire!